Un avvocato dipendente di un ente previdenziale pubblico ha contestato il ricalcolo della propria indennità di buonuscita. L'ente aveva escluso gli onorari professionali dalla base di calcolo, richiedendo la restituzione delle somme eccedenti. La Corte di Cassazione ha confermato che, per i dipendenti degli enti pubblici non economici, l'indennità di buonuscita deve essere calcolata esclusivamente sullo stipendio tabellare e sugli scatti di anzianità. Gli onorari professionali, avendo natura accessoria e variabile, non possono essere inclusi nella base pensionabile, rendendo legittimo il recupero operato dall'amministrazione.
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