Un cittadino straniero, il cui trattenimento in un centro di identificazione era stato prorogato senza garantirgli il diritto di essere ascoltato, ha ottenuto in primo e secondo grado il risarcimento del danno. Lo Stato, ricorrendo in Cassazione, ha sostenuto che il cittadino avrebbe dovuto prima impugnare i provvedimenti di proroga e solo dopo chiedere i danni. La Corte di Cassazione, riconoscendo l'importanza e la novità della questione, ha trasmesso il caso alle Sezioni Unite per decidere se l'esaurimento dei rimedi specifici sia un presupposto indispensabile per l'azione di risarcimento per trattenimento illegittimo.
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