Un contribuente, dopo aver pagato in ritardo le imposte utilizzando il ravvedimento operoso, ha chiesto il rimborso delle sanzioni. La giustificazione era la mancata ricezione di pagamenti da parte di una Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. I giudici hanno stabilito che la scelta del ravvedimento operoso è un atto di volontà definitivo, di natura negoziale. Una volta effettuato, non è più possibile contestare la legittimità della sanzione, anche se esistevano delle cause di giustificazione. L'unica eccezione è la prova di un errore grave e riconoscibile al momento della scelta. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate ha vinto la causa e il contribuente non ha ottenuto alcun rimborso.
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