La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 17038/2025, ha rigettato il ricorso di un esercente che aveva installato strutture fisse su un marciapiede condominiale. La Corte ha confermato che l'uso delle parti comuni del condominio non può limitare il godimento degli altri condòmini né alterare il decoro architettonico dell'edificio. È stata inoltre ribadita la presunzione di proprietà comune del marciapiede, non superata da prove contrarie.
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