Un soggetto, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il cosiddetto "patteggiamento in appello", ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata assoluzione e la non concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che l'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice e implica una rinuncia ai motivi relativi alla responsabilità, precludendo un riesame nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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