Un investitore affida 50.000 euro a un promotore per l'acquisto di azioni. A seguito di perdite, l'investitore chiede la restituzione dei fondi, lamentando l'inadempimento. La Corte di Cassazione conferma la condanna del promotore, stabilendo che l'onere della prova dell'effettivo acquisto dei titoli grava su chi ha ricevuto il denaro (mandatario), non sull'investitore (mandante). La mancata produzione di prove documentali, come estratti conto, determina l'inadempimento e l'obbligo di risarcimento.
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