Una banca ha avviato un'azione revocatoria contro due società che avevano trasferito immobili a una nuova entità tramite scissione. Il tribunale ha dato ragione alla banca. In appello, le società originarie, poi fallite, hanno impugnato la sentenza. La società beneficiaria si è limitata ad aderire alle loro conclusioni senza presentare un proprio appello incidentale. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione principale. La Cassazione ha confermato che, in assenza di un appello incidentale autonomo, le ragioni della società beneficiaria sono assorbite dall'inammissibilità dell'appello principale, rendendo il suo ricorso inammissibile.
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