Una società esclusa da una gara pubblica per una concessione marittima ha fatto ricorso in Cassazione lamentando un eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avesse inventato nuovi requisiti di partecipazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che l'interpretazione dei requisiti del bando rientra nei poteri del giudice e costituisce, al più, un errore di giudizio (error in iudicando), non un'invasione di campo nella sfera della Pubblica Amministrazione. L'inammissibilità è stata rafforzata da una sentenza sopravvenuta che ha modificato le posizioni delle parti.
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