Una cooperativa di trasporti ha impugnato la decisione di convertire un contratto a progetto di una sua collaboratrice in un rapporto di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancanza di un progetto specifico, definito e autonomo comporta la conversione automatica del rapporto. La Corte ha ritenuto che le mansioni della lavoratrice, analoghe a quelle di un'impiegata di agenzia viaggi, e la presenza di indici di subordinazione (retribuzione fissa, ferie, direttive) provassero la natura fittizia del contratto a progetto. È stata confermata anche la decisione sul recupero contributivo per le indennità di trasferta.
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