Una società operante nel settore dello spettacolo ha richiesto il rimborso dei contributi malattia spettacolo versati all'ente previdenziale, sostenendo di aver corrisposto direttamente la retribuzione ai propri dipendenti durante i periodi di assenza per malattia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la Corte d'Appello aveva errato nel non verificare l'esistenza di una norma, nel regime speciale dei lavoratori dello spettacolo, equivalente a quella del regime generale. Tale norma, individuata in un contratto collettivo del 1934, esonera dal versamento dei contributi il datore di lavoro che si fa carico del trattamento economico di malattia, rendendolo 'fungibile' con la prestazione dell'ente. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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