In una controversia tra coniugi relativa a prelievi da un conto cointestato, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio sul consenso tacito. Un marito aveva citato in giudizio la moglie per la restituzione di ingenti somme prelevate dal conto comune, sostenendo che eccedessero la quota di spettanza di quest'ultima. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando le decisioni dei giudici di merito. È stato ritenuto che il silenzio del marito, protratto per sei anni pur essendo a conoscenza dei prelievi, unito ad altri elementi come la prosecuzione del rapporto familiare e l'uso continuato del conto da parte sua, costituisse una prova presuntiva sufficiente del suo consenso tacito alle operazioni.
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