Una società capogruppo ha impugnato un avviso di accertamento relativo al mancato versamento di un importo corrispondente a un credito IVA trasferito nel gruppo e utilizzato in compensazione da altre società, senza la prescritta garanzia. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso, chiarendo che nell'ambito della liquidazione IVA di gruppo, la società capogruppo è l'unica responsabile: deve prestare la garanzia o, in mancanza, versare l'imposta. Il mancato adempimento rende la compensazione indebita e giustifica l'applicazione delle sanzioni.
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