Un lavoratore ottiene una sentenza definitiva che riconosce il suo diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità. Successivamente, avvia una causa per ottenere il pagamento della relativa indennità di mobilità. L'Istituto Previdenziale si oppone, sostenendo che il lavoratore sia decaduto dal diritto per non aver rispettato il termine di 68 giorni. La Corte d'Appello condanna l'ente previdenziale, ritenendo che il diritto fosse ormai accertato con efficacia di giudicato. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'ente pubblico: sebbene la decadenza sia rilevabile d'ufficio, essa trova un limite invalicabile nel giudicato precedente. Vince il lavoratore, che ha diritto a ricevere la prestazione.
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