In una complessa procedura di concordato fallimentare con tre proposte concorrenti, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del conflitto di interesse creditore. Inizialmente, il voto di un creditore proponente sulla propria proposta era stato annullato per conflitto di interessi. La questione successiva era se tale conflitto si estendesse anche al voto dello stesso creditore sulla proposta di un concorrente. La Corte ha stabilito un importante principio di diritto: non sussiste un conflitto di interesse che escluda dal voto il creditore proponente quando esprime la sua preferenza sulla proposta concorrente di un terzo. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato, poiché, ricalcolando i voti secondo questo principio, la proposta del ricorrente non avrebbe comunque raggiunto la maggioranza necessaria.
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