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Art. 1284 Codice Civile — Anno 2022

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43 provvedimenti

Altri anni per Art. 1284 Codice Civile

Ricalcolo del saldo di conto corrente: estratti incompleti e ko
Il Correntista e il Fideiussore hanno citato in giudizio l'Istituto Bancario per contestare l'addebito di interessi illegittimi e anatocismo sul proprio conto corrente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei clienti, confermando che, nell'azione di ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sul correntista. In caso di produzione incompleta degli estratti conto, il ricalcolo del saldo di conto corrente deve partire dal primo saldo negativo documentato e non da zero. Inoltre, la nullita delle clausole sugli interessi consente l'applicazione del tasso legale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.
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Nullità clausola interessi: vince la banca sul vecchio conto
Una società ha contestato il calcolo del saldo del proprio conto corrente, aperto prima del 1992, lamentando la nullità clausola interessi che rinviava agli usi di piazza. La società pretendeva l'applicazione dei tassi sostitutivi favorevoli previsti dal Testo Unico Bancario (T.U.B.). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che le norme sulla trasparenza bancaria del 1992 e del 1993 non sono retroattive. Di conseguenza, per i contratti sorti in precedenza, la nullità della clausola sugli interessi comporta l'applicazione del tasso legale previsto dal codice civile, e non dei tassi sostitutivi del T.U.B. Vince la banca, mentre la società deve pagare le spese di giudizio.
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Onere della prova nei rapporti bancari: vince il cliente
Una società correntista e i suoi soci hanno proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, contestando l'applicazione di interessi anatocistici e commissioni non dovute. La Corte d'Appello aveva rigettato l'opposizione ritenendo che l'onere della prova gravasse interamente sui clienti, trattandosi di un'azione di ripetizione di indebito. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei correntisti, chiarendo le regole sull'onere della prova nei rapporti bancari. Gli Ermellini hanno stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca mantiene la veste di attrice in senso sostanziale. Di conseguenza, spetta alla banca l'onere di dimostrare l'esatto ammontare del proprio credito e di produrre i contratti e gli estratti conto integrali, e non al cliente opponente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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