Un garante agiva contro un istituto di credito per la restituzione di somme prelevate da un conto cointestato, contestando l'applicazione di interessi anatocistici sui debiti principali. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda a causa della mancanza parziale degli estratti conto. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che l'incompleta documentazione non giustifica un rigetto totale, ma un accoglimento parziale per la parte di credito dimostrabile. La sentenza chiarisce quindi l'applicazione del principio dell'onere della prova in ambito bancario.
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