Un lavoratore si è visto negare l'insinuazione al passivo per il TFR non versato al fondo pensione dal datore di lavoro poi fallito. I giudici di merito ritenevano che il diritto di agire spettasse solo al fondo. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che, di regola, il conferimento del TFR al fondo pensione costituisce una delegazione di pagamento e non una cessione del credito. Pertanto, la legittimazione attiva a recuperare le somme rimane in capo al lavoratore, a meno che non sia provata una specifica cessione del credito. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo esame.
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