La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, si è pronunciata sul calcolo delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. È stato stabilito che in caso di assegnazione illegittima, cioè in assenza di un formale provvedimento, al lavoratore spetta la differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica superiore e quello percepito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Le più favorevoli disposizioni del contratto collettivo (CCNL) si applicano solo ai casi di assegnazione legittima e formale, escludendo una disparità di trattamento data la diversità delle situazioni.
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