Un passeggero ha citato in giudizio una compagnia aerea per il ritardo di un volo internazionale, ottenendo inizialmente ragione. Tuttavia, la società ha eccepito che l'atto di citazione era stato notificato da un avvocato privo di procura alle liti, poiché il mandato era stato erroneamente rilasciato a un altro professionista. Sebbene i giudici di merito avessero ritenuto il vizio sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c., la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la totale mancanza di potere rappresentativo al momento della notifica determina l'inesistenza dell'atto, non rimediabile successivamente.
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