Una società termale ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale per ottenere il pagamento di differenze tariffarie relative a prestazioni erogate sulla base di un'intesa, ma in assenza di un contratto scritto. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. È stato ribadito il principio fondamentale secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità, non essendo sufficienti accordi verbali o comportamenti concludenti. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta subordinata di indennizzo per arricchimento senza giusta causa, chiarendo che tale rimedio copre solo il danno emergente (la perdita effettiva) e non il lucro cessante (il mancato guadagno), e che l'onere di provare tale danno spetta a chi agisce in giudizio.
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