Un medico, iscritto alla scuola di specializzazione in medicina interna nel 1981, ha chiesto il risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione delle direttive europee. La Cassazione ha confermato il suo diritto all'indennizzo a partire dal 1° gennaio 1983, respingendo il ricorso dello Stato. La Corte ha chiarito che la tutela per i medici specializzandi a cavallo spetta anche a chi ha iniziato il corso prima del 1982, purché proseguito dopo la scadenza del termine di recepimento. Tuttavia, la Corte ha rigettato le richieste del medico per danni ulteriori legati alla perdita di un successivo posto di lavoro, escludendo il nesso causale, e ha stabilito che gli interessi moratori decorrono solo dalla citazione in giudizio, poiché il medico non ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle precedenti lettere di messa in mora.
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