La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale sulla decorrenza interessi. Quando un decreto ingiuntivo viene opposto e il giudice riduce l'importo del debito, gli interessi sulla somma rideterminata non decorrono dalla data dell'opposizione, ma dalla data di pubblicazione della sentenza che accerta il credito nel suo esatto ammontare, rendendolo liquido ed esigibile. Viene così esclusa l'ipotesi di mora 'ex re' derivante dalla semplice contestazione del debito.
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