Un lavoratore stipula un mutuo con cessione del quinto e, contestualmente, viene attivata una polizza assicurativa per il caso di perdita dell'impiego, con premio a suo carico. A seguito del licenziamento, la compagnia assicurativa paga il debito residuo alla finanziaria e poi agisce contro il debitore per recuperare la somma. La Corte di Cassazione conferma la validità di questa azione, stabilendo che l'assicurazione era stata stipulata nell'interesse del creditore e non del debitore. Di conseguenza, il diritto di surroga dell'assicuratore è pienamente legittimo e la clausola che lo prevede non è vessatoria, anche se il premio è stato materialmente pagato dal debitore. Il ricorso del debitore viene quindi rigettato.
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