L'Utilizzatore di un macchinario industriale, concesso tramite contratto di leasing, subisce il furto del bene e deve risarcire il Concedente pagando le rate residue. Successivamente, decide di fare causa all'Assicuratore per ottenere l'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa stipulata sul bene. Sia i giudici di merito che la Corte di Cassazione respingono la richiesta. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, confermando che il diritto a ricevere l'indennizzo spetta esclusivamente al Concedente, proprietario del bene e firmatario della polizza, e non all'utilizzatore. Quest'ultimo, infatti, non ha un'azione diretta contro la compagnia assicurativa, a meno che il contratto non lo preveda espressamente. Di conseguenza, l'Utilizzatore perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese legali.
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