La Corte di Cassazione ha stabilito che l'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali non è equiparabile alla riabilitazione penale ai fini della concessione dell'esdebitazione. Un imprenditore fallito, condannato per omesso versamento di ritenute, si è visto negare il beneficio della liberazione dai debiti residui perché, nonostante l'esito positivo della misura alternativa, non aveva ottenuto la specifica riabilitazione penale richiesta dalla legge fallimentare. La Corte ha sottolineato la diversa natura e finalità dei due istituti, escludendo un'interpretazione estensiva della norma.
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