L'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito a una società di persone e, di conseguenza, ai suoi due soci. La società non impugnava l'avviso, che diventava definitivo, mentre i soci proponevano ricorso. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dei soci, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario. Ha affermato che nei contenziosi sul reddito delle società di persone, la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci è obbligatoria, pena la nullità del procedimento, e ha rinviato la causa al giudice di primo grado.
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