Una Regione si opponeva allo stato passivo fallimentare di un imprenditore, chiedendo il riconoscimento del privilegio tassa automobilistica per un credito da bollo auto non pagato. Il Tribunale aveva negato il privilegio, interpretando restrittivamente la norma. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che la norma sui privilegi per la finanza locale va interpretata estensivamente e include anche i tributi regionali, garantendo così alla Regione la prelazione nel recupero del credito.
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