Una società si opponeva a un decreto ingiuntivo per compensi legali, inclusivi di attività svolte in Cassazione. Il tribunale di merito dichiarava l'opposizione inammissibile per un presunto errore di procedura. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il rito speciale compenso avvocato, previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 150/2011, è sempre applicabile, anche per le prestazioni rese nel giudizio di legittimità, distinguendo tra competenza del giudice e rito processuale.
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