Una società di crociere applicava un regime IVA agevolato, qualificando la sua attività come mero trasporto. L'Agenzia delle Entrate ha contestato questa impostazione, ritenendo che si trattasse di IVA servizi turistici complessi, soggetti ad aliquota ordinaria. La Cassazione ha dato ragione al Fisco, stabilendo due principi. Primo: la violazione del diritto al contraddittorio non annulla l'atto se il contribuente non dimostra, con la 'prova di resistenza', quali argomenti concreti avrebbe potuto usare. Secondo: un servizio di crociera che include prestazioni aggiuntive (alloggio, svago) non è semplice trasporto, ma una prestazione complessa da assoggettare ad IVA ordinaria.
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