Un contribuente, un barbiere, ha contestato un accertamento fiscale per IRPEF, IRAP, IVA e sanzioni per l'anno 2007. L'Amministrazione finanziaria aveva rilevato una grave antieconomicità nella sua attività, avendo dichiarato un reddito d'impresa inferiore ai contributi previdenziali versati e insufficiente al sostentamento familiare. Il contribuente ha impugnato l'accertamento per presunta nullità, sostenendo la mancanza di una firma valida e la violazione del contraddittorio preventivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la delega di firma era valida e che il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio per i controlli "a tavolino". Ha quindi confermato la **validità dell'accertamento fiscale** basato sull'antieconomicità.
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