La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società contro un avviso di accertamento per IVA. L'avviso si basava sull'uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e su finte operazioni intracomunitarie. La Corte ha stabilito che, per lamentare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, il contribuente deve fornire la cosiddetta 'prova di resistenza', dimostrando quali argomentazioni avrebbero potuto modificare la decisione dell'Amministrazione Finanziaria, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. La documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a provare solo la regolarità formale, ma non la sostanza delle operazioni contestate.
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