La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro l'annullamento di un accertamento sintetico. Il giudice di merito aveva correttamente verificato che, una volta provata dal contribuente la disponibilità di somme per quasi tutte le spese contestate, lo scostamento residuo tra reddito accertato e dichiarato era inferiore alla soglia del 25% prevista dalla legge, rendendo illegittima la pretesa fiscale.
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