Una società ha impugnato un estratto di ruolo sostenendo la mancata notifica degli atti presupposti. La Corte di Cassazione, applicando una recente normativa (art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso originario inammissibile. La Corte ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita solo se il contribuente dimostra di subire un pregiudizio specifico e concreto, prova che nel caso di specie non è stata fornita. Di conseguenza, la sentenza di merito è stata cassata senza rinvio.
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