La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3291/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un contribuente contro un estratto di ruolo. La decisione si fonda su una recente normativa (art. 12, co. 4 bis, d.P.R. n. 602/73) che limita l'impugnazione estratto di ruolo a tre specifici casi di pregiudizio concreto. Poiché il ricorrente non ha dimostrato di trovarsi in una di queste situazioni, il suo interesse ad agire è stato ritenuto carente, rendendo irrilevanti le questioni sulla notifica degli atti presupposti.
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