Un professionista impugna alcuni avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione costi ritenuti indeducibili, tra cui l'IVA. La Commissione tributaria regionale respinge gran parte dei motivi, ritenendo non obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale per i controlli effettuati senza accesso nei locali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del contribuente. I giudici stabiliscono che, in tema di tributi armonizzati come l'IVA, il contraddittorio endoprocedimentale è sempre obbligatorio anche per gli accertamenti "a tavolino". Tuttavia, per annullare l'atto, il contribuente deve superare la "prova di resistenza", dimostrando che le sue ragioni non erano pretestuose e avrebbero potuto cambiare l'esito del controllo. La sentenza viene cassata con rinvio al giudice di merito per questa valutazione.
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