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Art. 119 TUIR

7 provvedimenti

Consolidato fiscale: comunicazione omessa, benefici persi
Una Società ometteva di inviare una comunicazione essenziale per il regime del consolidato fiscale, pur avendo compilato i quadri fiscali. L'Amministrazione Fiscale contestava l'inefficacia dell'opzione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la comunicazione per il consolidato fiscale non è un mero adempimento formale, ma una condizione sostanziale per accedere ai benefici. La mancata comunicazione rende l'opzione inefficace. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Fiscale, annullando la sentenza che aveva dato ragione alla Società e rigettando la sua pretesa originaria.
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Consolidato fiscale: comunicazione essenziale, non mero adempimento
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'Azienda l'omessa comunicazione per il consolidato fiscale, ritenendo inefficace l'opzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all'Azienda, qualificando la comunicazione come mero adempimento formale. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione. Ha stabilito che la comunicazione per il consolidato fiscale è una condizione essenziale, non formale, per accedere ai benefici della tassazione di gruppo. L'opzione richiede una chiara e tempestiva manifestazione di volontà. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, rigettando l'originaria pretesa dell'Azienda e confermando l'accertamento fiscale.
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Consolidato nazionale: la mancata impugnazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito un punto cruciale del regime del consolidato nazionale ante 2011. Nel caso specifico, una società consolidata aveva omesso di impugnare un avviso di accertamento di "primo livello" che rettificava il proprio reddito imponibile. Successivamente, ha ricevuto un atto di contestazione per le sanzioni relative a tale rettifica. La Corte ha stabilito che la mancata impugnazione del primo avviso lo ha reso definitivo, legittimando di conseguenza l'atto sanzionatorio. La definitività dell'accertamento sul reddito della singola società preclude ogni successiva contestazione nel merito, rendendo irrilevanti le sorti del giudizio sull'accertamento di "secondo livello" emesso verso la consolidante.
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Definizione agevolata: come estingue il processo
A seguito di avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate verso una società di costruzioni e i suoi soci per presunte irregolarità fiscali, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione di tutti i giudizi. La decisione si basa sull'adesione dei contribuenti alla definizione agevolata controversie, una procedura che permette di chiudere le pendenze con il fisco. Avendo presentato istanza e prova dei pagamenti, i giudizi sono stati terminati, con spese a carico di chi le ha anticipate.
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Consolidato fiscale: la comunicazione è essenziale
Una società ha impugnato un avviso di accertamento IRES, sostenendo la validità del rinnovo dell'opzione per il consolidato fiscale basato su comportamenti concludenti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, per l'anno d'imposta in questione, era indispensabile una comunicazione formale e telematica. La Corte ha inoltre confermato che il contraddittorio preventivo non è un obbligo generale per i tributi non armonizzati come l'IRES.
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Delega di firma: nullo l’avviso senza prova
La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un avviso di accertamento poiché l'Agenzia delle Entrate non ha fornito la prova della delega di firma del funzionario che lo aveva sottoscritto. Se il contribuente contesta la legittimità della firma, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, tramite l'esibizione della delega, la validità del potere esercitato. La mancata produzione di tale documento in giudizio rende l'atto impositivo invalido, un principio chiave in materia di delega di firma.
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Consolidato fiscale: omesso CNM non blocca le perdite
La Corte di Cassazione ha stabilito che una società aderente al regime del consolidato fiscale non perde il diritto di riportare le perdite pregresse se omette la presentazione del modello dichiarativo del gruppo (Modello CNM) per un'annualità. Secondo la Corte, tale omissione costituisce una mera irregolarità formale e non un errore sostanziale, a condizione che l'amministrazione finanziaria sia comunque in grado di ricostruire il reddito del gruppo basandosi sulle dichiarazioni individuali presentate dalle singole società partecipanti.
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