La vicenda riguarda una società ammissibile tra i creditori di un fallimento durato oltre diciannove anni. Dopo la chiusura della procedura senza rimborso, la società ha chiesto l'equa riparazione per processo lento. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendola fuori tempo massimo, calcolando i termini dalla semplice pubblicazione del decreto nel Registro delle Imprese. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione: i creditori riconosciuti sono parti del processo e non terzi estranei, quindi la pubblicazione commerciale non fa decorrere il termine breve. Inoltre, i tempi per contestare la chiusura dipendono dalla legge in vigore all'inizio del fallimento. La Cassazione ha così accolto il ricorso, riaprendo la possibilità di ottenere il risarcimento per la durata irragionevole della procedura.
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