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Art. 119 R.D. 267/1942

11 provvedimenti

Equo indennizzo per irragionevole durata: vittoria in Cassazione
Alcune società hanno richiesto l'equo indennizzo per irragionevole durata a causa di una procedura fallimentare iniziata nel 1996 e conclusa nel 2016. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendola tardiva. Secondo i giudici di merito, il termine di sei mesi per chiedere il risarcimento decorreva dalla scadenza dei sei mesi previsti per l'impugnazione dalla riforma del 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso delle società. Trattandosi di un fallimento avviato nel 1996, si applica la disciplina precedente, che prevedeva un termine lungo di impugnazione pari a un anno e non a sei mesi. Conseguentemente, il ricorso per l'equo indennizzo per irragionevole durata è stato presentato nei tempi corretti. La Suprema Corte ha annullato la decisione e rinviato la causa per un nuovo giudizio.
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Equa riparazione per processo lento: vittoria del creditore
La vicenda riguarda una società ammissibile tra i creditori di un fallimento durato oltre diciannove anni. Dopo la chiusura della procedura senza rimborso, la società ha chiesto l'equa riparazione per processo lento. La Corte d'Appello aveva respinto la domanda ritenendola fuori tempo massimo, calcolando i termini dalla semplice pubblicazione del decreto nel Registro delle Imprese. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione: i creditori riconosciuti sono parti del processo e non terzi estranei, quindi la pubblicazione commerciale non fa decorrere il termine breve. Inoltre, i tempi per contestare la chiusura dipendono dalla legge in vigore all'inizio del fallimento. La Cassazione ha così accolto il ricorso, riaprendo la possibilità di ottenere il risarcimento per la durata irragionevole della procedura.
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Equa riparazione Legge Pinto: tempi lunghi salvi
Alcuni creditori hanno chiesto l'indennizzo per la durata eccessiva di un fallimento durato oltre tredici anni. La procedura concorsuale era iniziata nel 2005 e si era conclusa nel 2018 senza alcuna distribuzione di denaro. La Corte di Appello ha respinto la richiesta ritenendo scaduto il termine semestrale per l'azione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito. I giudici hanno chiarito che ai vecchi fallimenti non comunicati si applica il vecchio termine lungo annuale per il passaggio in giudicato prima che scatti il termine semestrale di decadenza. I creditori ottengono quindi pieno diritto all'equa riparazione Legge Pinto.
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Validità del contratto preliminare: il fallito può vendere
Un venditore prometteva in vendita un terreno a una società tramite scrittura privata. In passato il venditore era stato dichiarato fallito, ma il fallimento si era chiuso con un concordato approvato dal tribunale. Anni dopo la firma dell'accordo di vendita, il fallimento veniva riaperto. L'acquirente avviava la causa per ottenere la proprietà dell'immobile, avendo trascritto la domanda giudiziale prima della riapertura concorsuale. Il venditore sosteneva che l'atto fosse nullo poiché riteneva di non aver mai recuperato il potere di gestire i suoi beni. La Corte di Cassazione ha rigettato le tesi del venditore, confermando la validità del contratto preliminare. La Corte ha chiarito che l'approvazione definitiva del concordato restituisce subito al debitore la piena capacità di disporre del patrimonio. L'acquirente ottiene così il trasferimento definitivo dell'immobile e il rimborso delle spese di causa.
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Revocazione per errore di fatto: confermata chiusura fallimento
Una creditrice contesta la chiusura del fallimento di una società. I giudici di merito dichiarano il reclamo tardivo e infondato. La creditrice presenta ricorso per cassazione, ma i giudici lo dichiarano inammissibile per carenza di autosufficienza. La ricorrente propone quindi istanza straordinaria chiedendo la revocazione per errore di fatto dell'ordinanza. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. La ricorrente contesta infatti valutazioni giuridiche e non meri errori materiali di percezione. Gli errori di giudizio non possono riaprire procedimenti già chiusi in via definitiva. La creditrice perde il giudizio e deve versare un doppio contributo unificato.
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Equa riparazione fallimento: termini certi per i vecchi giudizi
Alcuni privati hanno richiesto l'equa riparazione fallimento per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1990 e chiusa con decreto nel 2018 senza formale comunicazione. Il Ministero della Giustizia ha eccepito la tardività della domanda, sostenendo l'applicazione del termine semestrale per il passaggio in giudicato del decreto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero. I giudici hanno chiarito che, per le procedure concorsuali aperte prima della riforma del 2009, il decreto di chiusura non comunicato diviene definitivo solo dopo il termine lungo di un anno oltre alla sospensione feriale. Di conseguenza, il ricorso per equo indennizzo depositato dai creditori è pienamente tempestivo e valido.
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Legge Pinto nei fallimenti: vittoria sul termine di decadenza
Una società creditrice, ammessa al passivo di un fallimento aperto nel 2004 e chiuso nel 2018, ha richiesto l'equa riparazione Legge Pinto per l'eccessiva durata della procedura concorsuale. La Corte di Appello ha respinto la domanda ritenendola presentata oltre il termine di sei mesi dalla chiusura, applicando il termine breve di impugnazione introdotto dalla riforma processuale del 2009. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che per le vecchie procedure concorsuali prive di comunicazione formale del decreto di chiusura si applica il vecchio termine annuale di definitività ex art. 327 c.p.c. Di conseguenza, il termine semestrale per agire contro lo Stato decorre solo dopo un anno dalla pubblicazione del provvedimento finale.
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Equa riparazione Legge Pinto e fallimento: indennizzo confermato
Alcuni creditori insinuati al passivo di un fallimento aperto nel 2004 hanno richiesto l'indennizzo per equa riparazione Legge Pinto a causa dell'eccessiva durata della procedura, chiusa a luglio 2018 senza formale comunicazione del decreto. Il Ministero della Giustizia ha eccepito la tardività della domanda, sostenendo l'applicazione del termine breve di sei mesi per il passaggio in giudicato del decreto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ministeriale, stabilendo che per i fallimenti aperti prima della riforma del 2009 si applica il vecchio termine lungo annuale per la definitività della chiusura. Di conseguenza, il termine semestrale per agire decorreva dalla scadenza dell'anno, rendendo i ricorsi tempestivi e confermando i risarcimenti.
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Equo indennizzo Legge Pinto: negato per errore e riscattato
Un gruppo di società creditrici ha richiesto l'equo indennizzo Legge Pinto per la durata eccessiva di un fallimento iniziato nel 2001 e chiuso nel 2016. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendola tardiva. I giudici di merito hanno applicato il termine lungo di sei mesi introdotto dalla riforma del 2009 per calcolare la definitività del decreto di chiusura. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei creditori. Trattandosi di un fallimento avviato prima del 2009, il termine di impugnazione non comunicato rimane quello annuale della vecchia disciplina. Il reclamo non costituisce un giudizio autonomo ma una fase interna. Pertanto la domanda di riparazione è stata presentata nei tempi stabiliti. La decisione è stata annullata con rinvio ad altra sezione.
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Equo indennizzo legge Pinto: vittoria contro i ritardi dello Stato
Due cittadini richiedono l'equo indennizzo legge Pinto al Ministero della Giustizia a causa della durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 1990 e chiusa nel 2018. La Corte d'Appello riconosce loro un risarcimento di 6.300 euro. Il Ministero propone ricorso in Cassazione contestando la tempestività dell'azione, la sospensione estiva dei termini e i criteri di calcolo della somma liquidata. La Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso statuendo che la pausa feriale estiva si applica al termine semestrale per agire e che un fallimento non può eccedere i sei anni complessivi. L'Amministrazione statale viene condannata anche al pagamento delle spese di giudizio.
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Equa riparazione per irragionevole durata: I termini per agire
Alcuni Creditori hanno chiesto il risarcimento dello Stato tramite domanda di equa riparazione per irragionevole durata a causa dell'eccessiva lentezza di una procedura fallimentare. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta sostenendo che il termine di sei mesi per agire fosse scaduto. Secondo i giudici territoriali, il tempo utile per fare ricorso decorreva dal giorno in cui i creditori avevano incassato le somme spettanti. La Corte di Cassazione ha totalmente ribaltato questa impostazione. I giudici supremi hanno chiarito che il giorno dell'incasso rileva solo per calcolare la somma del danno subito. Il termine limite di sei mesi per presentare il ricorso comincia a scorrere soltanto quando la decisione di chiusura del fallimento diventa definitiva. La Cassazione ha accolto il ricorso dei creditori e ha annullato il decreto impugnato.
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