Un debitore ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un fallimento. La richiesta era stata respinta perché ritenuta tardiva. La Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo che per i fallimenti precedenti alla riforma del 2006, se il decreto di chiusura non viene notificato a tutti i creditori, diventa definitivo solo dopo un anno. Di conseguenza, il termine di sei mesi per la domanda di equa riparazione decorre da tale momento, rendendo la richiesta tempestiva.
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