Il caso analizza una disputa sul rimborso in un appalto pubblico per servizi di vigilanza in regime emergenziale. Una società, che aveva saldato i debiti verso i fornitori, ha richiesto il pagamento diretto alla Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione ha negato l'esistenza di un obbligo di pagamento diretto verso un soggetto non contraente, ma ha accolto il ricorso su un altro punto, chiarendo che una domanda di manleva, se formulata all'inizio, può essere quantificata in seguito senza essere considerata tardiva. La sentenza definisce i limiti del rimborso nell'appalto pubblico e la corretta individuazione dei soggetti contrattuali.
Continua »