Una compagnia assicurativa ha citato in giudizio un operatore finanziario per il pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19342/2024, ha chiarito i limiti della diligenza della banca nell'assegno. Ha stabilito che l'identificazione del presentatore tramite un solo documento d'identità valido, in assenza di evidenti segni di falsificazione, è sufficiente a escludere la colpa dell'operatore, anche in presenza di circostanze come l'apertura contestuale di un conto. La Corte ha ritenuto eccessiva la pretesa di verifiche ulteriori, come controlli anagrafici o presso l'Agenzia delle Entrate, annullando la decisione di secondo grado.
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