Una società di trasporti e i suoi garanti si sono opposti al pagamento dei canoni per un impianto di lavaggio industriale, contestando la validità del contratto di leasing. Gli opponenti lamentavano la mancata indicazione del TAEG e il superamento del tasso soglia usura, chiedendo di includere le spese di assicurazione del bene nel calcolo degli interessi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nei contratti commerciali, l'omessa indicazione del TAEG non comporta la nullità del contratto. Inoltre, le spese di assicurazione del bene concesso in godimento non vanno incluse nel calcolo dell'usura se manca un collegamento diretto con la concessione del credito. Di conseguenza, il contratto di leasing è stato ritenuto valido e i ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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