Un professionista ha citato in giudizio un consorzio per ottenere il pagamento delle proprie competenze professionali. Il consorzio ha contestato la sentenza, sostenendo che la proposta transattiva del giudice di primo grado fosse stata formulata tardivamente, ovvero dopo la chiusura della fase istruttoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudice può formulare una proposta transattiva in ogni stato e grado del processo, in linea con il favore del legislatore per le soluzioni alternative delle controversie. Tale attività non costituisce motivo di astensione o ricusazione del magistrato. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili in quanto miravano a un riesame del merito della vicenda, precluso in sede di legittimità.
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