Una Regione ha citato in giudizio lo Stato per ottenere le entrate fiscali derivanti da una procedura di "voluntary disclosure", come sancito da una precedente sentenza della Corte Costituzionale. Lo Stato si è difeso sostenendo che la Regione avesse rinunciato a tali somme in un precedente accordo di finanza pubblica. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla Regione, stabilendo che la clausola di rinuncia contenuta nell'accordo era specifica e non si estendeva a queste entrate tributarie. Secondo la Corte, il linguaggio generico di un accordo deve essere interpretato alla luce del suo specifico oggetto, non potendo coprire ogni pendenza tra le parti.
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