La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per violazione del Codice della Strada. Il motivo è la genericità dell'impugnazione, che non contesta specificamente le ragioni della sentenza di merito, limitandosi a lamentare una carenza di motivazione. La Corte sottolinea che per un ricorso valido è necessario un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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