La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che chiedeva l'ammissione di un suo credito allo stato passivo di un consorzio sottoposto a confisca di prevenzione. La Corte ha stabilito che i crediti controversi, privi del requisito della certezza documentale anteriore al sequestro, non possono essere ammessi. Viene inoltre chiarito che il potere del giudice della prevenzione è di mera verifica documentale e non di accertamento nel merito, a differenza di quanto avviene in ambito fallimentare. L'eccezione di incompatibilità del giudice è stata respinta perché non sollevata tempestivamente.
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