Un avvocato ha citato in giudizio il curatore di un fallimento, accusandolo di aver chiuso la procedura senza avvisarlo, impedendogli così di incassare i propri compensi. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento, negando la responsabilità del curatore fallimentare. I giudici hanno stabilito che è onere del professionista presentare un'apposita istanza di liquidazione al giudice delegato. L'inerzia dell'avvocato, che per anni non si è attivato nonostante un primo sollecito del curatore, è stata considerata la vera causa del suo danno. Il curatore non ha l'obbligo di sollecitare ulteriormente il creditore.
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