Una società di recupero crediti ha agito contro una compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria per un ritardo aereo, come cessionaria del credito dei passeggeri. La compagnia aerea ha eccepito la decadenza biennale prevista dalla Convenzione di Montreal. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE 261/2004 è un istituto giuridico autonomo e distinto dal risarcimento del danno della Convenzione di Montreal. Di conseguenza, non si applica il termine di decadenza biennale previsto da quest'ultima, ma le norme sulla prescrizione dello Stato membro. La Corte ha inoltre confermato la validità della cessione del credito, non qualificandola come attività finanziaria soggetta a specifici obblighi di iscrizione.
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