Un'investitrice ha acquistato obbligazioni argentine tramite una banca, ma l'ordine di acquisto è stato emesso il giorno prima della firma del contratto quadro investimento. I giudici di primo e secondo grado hanno dichiarato nullo l'acquisto. La Corte di Cassazione, pur confermando la nullità dell'operazione per la scorretta sequenza temporale, ha accolto parzialmente il ricorso della banca. Ha stabilito che l'investitrice deve restituire tutte le cedole incassate fin dall'inizio, e non solo quelle percepite dopo la messa in mora, per evitare un ingiustificato arricchimento.
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