La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di due soggetti condannati per rapina aggravata. Il primo ricorrente, l'Esecutore, contestava la validità del riconoscimento fotografico e l'applicazione della recidiva reiterata. Il secondo, il Complice, lamentava il mancato riconoscimento della partecipazione di minima importanza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Complice, ritenendo il suo ruolo di autista fondamentale per la rapina. Ha invece accolto parzialmente il ricorso dell'Esecutore: sebbene la sua colpevolezza sia confermata anche grazie al ritrovamento di scarpe compatibili con quelle del rapinatore, i giudici d'appello hanno omesso di motivare adeguatamente sull'applicazione della recidiva reiterata, ignorando i principi di non obbligatorietà stabiliti dalla Corte Costituzionale. La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio dell'Esecutore, con rinvio per un nuovo calcolo della pena.
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