La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per rapina e lesioni personali aggravate. La donna, insieme ad altri complici, aveva aggredito la vittima provocandole la frattura di una costola (con prognosi di trenta giorni) e sottraendole un borsello, un cellulare e centotrenta euro. La difesa invocava l'applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, evidenziando il modesto valore economico dei beni sottratti. I giudici hanno chiarito che, nel reato di rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità non si misura solo sul valore del bottino, ma richiede una valutazione complessiva degli effetti dannosi, inclusa la lesione dell'integrità fisica e della libertà della persona offesa. Avendo la vittima subito lesioni guaribili in trenta giorni, l'attenuante è stata legittimamente negata.
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